Termine di conclusione
Costi per l'utenza
Non sono previsti pagamenti
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Provincia di Massa‑Carrara » Richiesta di accesso civico
L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere all’Amministrazione provinciale documenti, informazioni o dati di cui sia stata omessa la pubblicazione pur avendone l’obbligo – art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 , n. 33 e s.m.i.
(art. 5, comma 2 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 , n. 33 e s.m.i.)
La richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e deve essere indirizzata al Responsabile della Trasparenza.
Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto, scaricabile dal sito e presentata:
(art. 5, comma 3 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 , n. 33 e s.m.i.)
Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Dirigente del Settore competente. L’Amministrazione entro trenta giorni procede a pubblicare nel sito web il documento, l’informazione od il dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente o gli comunica l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
(art. 5, comma 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 , n. 33 e s.m.i.)
Nei casi di ritardo od omessa pubblicazione o mancata risposta, il richiedente può ricorrere, utilizzando l’apposito modulo predisposto, scaricabile dal sito, al titolare del potere sostitutivo che, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito web quanto richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente o gli comunica l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
(art. 5, comma 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 , n. 33 e s.m.i.)
Contro le decisioni di diniego e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico, connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.
L’Amministrazione entro 30 giorni procede a pubblicare sul sito web il documento, l’informazione o il dato richiesto e lo trasmette al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale, altrimenti se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente. In caso di ricorso al titolare del potere sostitutivo, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, entro quindici giorni provvede a pubblicare sul sito quanto richiesto e trasmettere al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n° 1199 possono essere presentati contro gli atti amministrativi ricorsi amministrativi: ricorso in opposizione (art. 7) e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (art. 8); ricorsi giurisdizionali ai sensi del D.Lgs 2 febbraio 2010, n° 104 al Tribunale Amministrativo Regionale competente (art. 5 ed art. 13) e, successivamente, a seguito di sentenza ritenuta non favorevole al Consiglio di Stato (art. 6 ed art.100) quale “organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa”
Titolare del potere sostitutivo : Presidente Gianni Lorenzetti, tel: 0585/816514 - e mail: presidente@provincia.ms.it; Email certificata: provincia.massacarrara@postacert.toscana.it
Non sono previsti pagamenti