Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Richiesta di accesso civico generalizzato

Responsabile di procedimento: Bigi Claudia, Michela Stefano
Responsabile di provvedimento: Bigi Claudia, Michela Stefano
Responsabile sostitutivo: Paolini Alessandro, Lorenzetti Gianni

Descrizione

Nell’ordinamento giuridico italiano è stata introdotta la richiesta di accesso civico sull’esempio del Foia, Freedom of Information Act, affinchè chiunque possa ottenere dati o documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria nel sito istituzionale dell’Ente, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti e garantiti dalle disposizioni di cui all’art.5-bis del D. Lgs 33/2013 e s.m.i e dalle linee guida ANAC.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione dell’stanza. Nel caso in cui  il Responsabile del procedimento individui soggetti controinteressati è obbligato a inviare loro una comunicazione. Entro 10 giorni dalla ricezione della stessa, il soggetto controinteressato può presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. In ogni caso, decorso tale termine il Responsabile del procedimento provvede sulla richiesta, formulando la decisione attraverso un provvedimento espresso e motivato.

Il Responsabile del procedimento può accogliere,  rifiutare, differire o limitare la richiesta. In caso di mancata comunicazione oppure nei casi di rifiuto, limitazione o differimento è possibile per il richiedente avanzare una richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che deve decidere attraverso un provvedimento motivato entro il termine di v20 giorni dalla ricezione della stessa.
La richiesta di riesame può essere presentata anche dal controinteressato nel caso in cui il Responsabile del procedimento abbia accolto la richiesta di accesso civico nonostante la presentazione di una motivata opposizione.

Il richiedente può proporre ricorso sia al TAR -Tribunale Amministrativo Regionale- ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 che al Difensore Civico Regionale.

La richiesta può essere redatta sul modulo appositamente predisposto, scaricabile dal sito e presentata:

  • tramite posta elettronica all’indirizzo istituzionale dell’Ente: protocollo@provincia.ms.it;
  • tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: provincia.massacarrara@postacert.toscana.it ;
  • tramite posta ordinaria all’indirizzo: Provincia di Massa-Carrara Piazza Aranci – 54100 Massa;
  • tramite fax al n. 0585/44607;
  • di persona all’Urp Ufficio Relazioni con il Pubblico a Palazzo Ducale Piazza Aranci  a Massa negli orari di apertura al pubblico, da lunedì a venerdì  dalle ore 9.00 alle ore 13.00; martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00
  • di persona all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico, da lunedì a venerdì  dalle ore 9.00 alle ore 13.00; martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, a Palazzo Ducale, piazza Aranci, Massa.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli:

Ricorso al TAR (entro 60 giorni dalla notifica e pubblicazione dell'atto) o al Capo dello Stato (ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dl provvedimento). I due tipi di ricorso sono tra loro alternativi.

Titolari del potere sostitutivo : Presidente Gianni Lorenzetti, tel: 0585/816514 - e mail: presidente@provincia.ms.it; Email certificata: provincia.massacarrara@postacert.toscana.it (nel caso in cui Responsabile del provvedimento sia il Segretario generale); Il Segretario generale nel caso in cui Responsabile del provvedimento sia un dirigente

 

 

Chi contattare

Settore 3 - Tecnico
Piazza Aranci, 35, Massa, Provincia di Massa e Carrara, 54100, Toscana, Italia

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
30 giorni

Modulistica per il procedimento

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Ancora non attivo; non sono prevedibili i tempi di attivazione
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Recapiti e contatti
Palazzo Ducale, Piazza Aranci - 54100 Massa (MS)
PEC provincia.massacarrara@postacert.toscana.it
Centralino 0585816111
P. IVA 80000150450
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